COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

IV - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE / 8. IL CAPITOLI GENERALE


 

« Amate particolarmente la vostra Congregazione perché Gesù l'ha scelta per voi. E' la vostra famiglia. In essa dovete santificarvi. Essa deve indicarvi la via del cielo; per mezzo della sua povertà, del suo lavoro, essa vuole condurvi alla santa umiltà ». (Test. XVII)

« Vi supplico, figlie mie, vivete nell'unità, nella concordia. nell'amore sincero, formando come i primi cristiani, un cuore solo e un'anima sola ». (Test. Mie ultime parole)

 

192. Il capitolo generale è un organo rappresentativo, collegiale e normativo. E' l'espressione della corresponsabilità di tutte le suore per la vita, l'attività e lo sviluppo della Congregazione.

193. Lo scopo del capitolo è di esaminare lo stato della Congregazione dal punto di vista della tutela del suo patrimonio spirituale e della missione affidatale dalla Chiesa, tracciare le vie dello sviluppo nello spirito di un adeguato rinnovamento, eleggere la superiora generale e il suo consiglio. Il capitolo può anche fare la revisione del diritto della Congregazione prendendo conseguenti decisioni.

194. Il capitolo generale ordinario viene convocato quando scade il mandato della superiora generale, cioè ogni sei anni.

Viene convocato anche quando, in caso di morte, di dimissione o di deposizione della superiora generale, si deve procedere ad una nuova elezione della superiora generale e del suo consiglio. Il capitolo generale straordinario viene convocato quando la superiora generale con il consenso del suo consiglio lo ritiene necessario per la vita e l'attività della Congregazione.

195. La superiora generale o, in caso della sua mancanza, la vicaria generale, indice il capitolo della Congregazione con una lettera inviata sei mesi prima della data stabilita. Vi acclude le direttive riguardanti l'elezione delle delegate, secondo le prescrizioni dello Statuto del Capitolo.

I. La superiora generale con il consenso del suo consiglio può istituire apposite commissioni precapitolari, secondo i compiti che attendono il capitolo.

2. Ogni suora ha diritto a far pervenire al consiglio generale o al capitolo proposte sulle questioni che ritiene essenziali per la Congregazione.

3. Dal momento della convocazione del capitolo, la superiora generale non può fare cambiamenti o trasferimenti delle suore che potrebbero incidere sulla composizione del capitolo.

4. La data del capitolo generale ordinario può essere anticipata o posticipata non oltre tre mesi.

196. Di diritto prendono parte al capitolo le suore che esercitano un determinato incarico, cioè: la superiora generale, il consiglio generale, le ex-superiore generali, le superiore dei centri, le maestre delle novizie; e inoltre le delegate elette secondo i principi stabiliti dallo Statuto del Capitolo.

Le delegate elette devono costituire almeno la metà delle partecipanti al capitolo.

1. Nell'elezione delle delegate Ie professe perpetue hanno voce attiva e passiva. I membri di diritto e le professe dopo tre anni di professione temporanea hanno solamente voce attiva. Non hanno voce né attiva né passiva le suore esclaustrate e coloro per cui è in corso una procedura di dimissione dalla Congregazione.

2. La superiora generale con il consenso del suo consiglio istituirà le circoscrizioni elettorali secondo lo Statuto del Capitolo.

3. A seconda dei problemi di cui deve occuparsi il capitolo, la superiora generale con il consenso del suo consiglio può chiamare a partecipare al capitolo altre persone, membri della Congregazione o anche non appartenenti ad essa. E' necessario il consenso del capitolo per la loro partecipazione. Il capitolo può anche chiamare esperti o altre persone e definire le loro competenze. Costoro hanno voce consultiva e non prendono parte alle votazioni.

197. Il capitolo è autorizzato a procedere al lavoro se sono presenti almeno i due terzi delle partecipanti.

1. Il capitolo è presieduto dalla superiora generale. Ella dirige i lavori e coordina l'attività delle commissioni.

2. Durante il capitolo ordinario la superiora generale presenta un rendiconto sullo stato della Congregazione dal punto di vista spirituale e di quello del personale, sull'attività apostolica, sull'amministrazione dei beni e sull'attuazione delle decisioni del capitolo precedente. La commissione eletta dal capitolo esamina il resoconto finanziario e presenta le sue conclusioni al capitolo che le approva prima delle elezioni.

198. La superiora generale viene eletta con la maggioranza assoluta dei voti, cioè deve ricevere più di metà dei voti delle suore presenti al capitolo, espressi con votazione segreta.

Se né al primo né al secondo né al terzo scrutinio si ottiene la maggioranza assoluta, nella quarta votazione hanno voce passiva solamente le due suore che hanno ricevuto il maggior numero di voti nel terzo scrutinio, secondo il rispettivo punto dello Statuto del Capitolo.

199. Le partecipanti al capitolo possono consultarsi a vicenda sulle eventuali candidature, esprimere il proprio punto di vista e le loro opinioni personali. Non possono però fare alcuna pressione morale su chiunque, né cercare di raccogliere voti per sé o per altri. Devono dare il voto per colei che in coscienza, riconoscono degna e adatta a svolgere l'incarico di superiora generale.

200. Il mandato della superiora generale dura sei anni. Può essere rieletta per un altro sessennio. Se si trattasse di rieleggerla per la terza volta, dovrà ottenere almeno i due terzi dei voti al primo o al secondo scrutinio. Dopo il secondo scrutinio perde la voce passiva.

l. L'elezione della superiora generale è presieduta dall'ordinario del luogo dove si svolge il capitolo o dalla segretaria del capitolo. Il presidente annunzierà alla Congregazione il risultato dell'elezione.

2. Le partecipanti al capitolo fanno atto di obbedienza alla superiora generale neoeletta

3. Con senso di responsabilità per il bene comune della Congregazione, il governo uscente metterà la superiore generale neoeletta, entro un mese, al corrente degli affari riguardanti il governo e l'amministrazione della Congregazione.

201. Dopo l'elezione della superiora generale, con scrutini separati e segreti, si eleggeranno successivamente, con la maggioranza assoluta dei voti le quattro assistenti, la segretaria e l'economa generale. Se nel quarto scrutinio nessuna delle candidate ottenesse la richiesta maggioranza di voti, nella quinta ed ultima votazione viene eletta colei che ha ottenuto la maggioranza relativa.

202. Se nella Congregazione vi è un numero più elevato di suore di diverse nazionalità, è desiderabile che anche loro siano rappresentate nel consiglio generale.

203. Perché l'elezione ad un dato incarico sia valida, la persona eletta deve esprimere il suo consenso.

204. Il capitolo non può modificare le Costituzioni approvate dalla Sede Apostolica né interpretarle autenticamente senza la sua approvazione.