COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

IV - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE / 10. ABBANDONO DELLA CONGREGAZIONE.  ESCLAUSTRAZIONE


 

« Amate particolarmente la vostra Congregazione perché Gesù l'ha scelta per voi. E' la vostra famiglia. In essa dovete santificarvi. Essa deve indicarvi la via del cielo; per mezzo della sua povertà, del suo lavoro, essa vuole condurvi alla santa umiltà ». (Test. XVII)

« Vi supplico, figlie mie, vivete nell'unità, nella concordia. nell'amore sincero, formando come i primi cristiani, un cuore solo e un'anima sola ». (Test. Mie ultime parole)

 

211. Una professa di voti temporanei può liberamente abbandonare la Congregazione, alla scadenza del tempo della professione.

212. La superiora generale, dopo aver consultato il suo consiglio, può rifiutare ad una professa di rinnovare i voti religiosi o di emettere la professione perpetua. Ciò equivale all'obbligo di abbandonare la Congregazione. Si faranno conoscere all'interessata i motivi di tale decisione.

Un motivo valido può essere un'infermità fisica o psichica, apparsa anche dopo la professione, se a giudizio dei medici essa rende la persona non idonea alla vita religiosa. Questo principio non può essere applicato se l'infermità è dovuta a negligenza da parte della Congregazione o al lavoro sostenuto in essa.

Le superiore prenderanno la decisione con prudenza e carità.

213. La superiora generale con il consenso del suo consiglio può, per gravi motivi, concedere ad una professa di voti temporanei di lasciare la Congregazione. Dopo aver ottenuto questo permesso ella viene contemporaneamente dispensata dai suoi voti religiosi.

214. Una professa di voti perpetui che, per motivi molto gravi e dopo una riflessione ben ponderata, avesse intenzione di lasciare la Congregazione, presenterà la sua domanda alla superiora generale. Quest'ultima, dopo aver esaurito, tutti i mezzi a lei accessibili, per confermare la religiosa nella vocazione, trasmetterà il caso alla Santa Sede, insieme alla propria opinione e a quella di almeno quattro membri del consiglio.

215. La superiora generale con il consenso del suo consiglio, per gravi motivi, può concedere ad una profesa di voti perpetui l'indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni. Una proroga dell'indulto o una concessione superiore a tre anni è di competenza della Santa Sede.

Su richiesta della superiora generale, con il consenso del suo consiglio, la Sede Apostolica può imporre l'esclaustrazione ad una professa di voti perpetui, per cause gravi, salva sempre l'equità e la carità.

216. Una religiosa che ha ricevuto l'indulto di esclaustrazione manca di voce attiva e passiva. Rimane sotto la dipendenza delle superiore della Congregazione e dell'ordinario del luogo.

l. La superiora generale stabilirà l'applicazione concreta di questo principio secondo la situazione della religiosa esclaustrata. Verrà stabilito anche il modo di vivere i suoi obblighi religiosi nelle nuove condizioni.

217. Se una professa di voti temporanei o perpetui commette una grave trasgressione oppure dimostra un'abituale e visibile negligenza degli obblighi che derivano dai voti religiosi - rischia la dimissione dalla Congregazione.

In tal caso si procederà secondo le rispettive prescrizioni del diritto canonico.

218. In caso di grave scandalo o pericolo imminente di grave danno per la Congregazione, la religiosa può essere espulsa immediatamente dalla superiora generale o da quella del centro. Qualora mancasse il tempo per ricorrere alla superiora maggiore, può prendere la decisione la superiora locale con il consenso del suo consiglio. Il caso verrà trasmesso immediatamente alla Santa Sede.

219. Una professa di voti temporanei o perpetui che abbia ricevuto il legittimo decreto di dimissione, è con ciò stesso dispensata dai voti ed anche da tutti gli obblighi verso la Congregazione. La Congregazione da parte sua è ugualmente libera da tutti gli obblighi verso di lei, salvo le questioni di cui nelle Norme al punto 220.

220. Le suore ricordino che con la professione dei consigli evangelici hanno fatto dono di sé a Cristo, per servirLo nella sua Chiesa, e che hanno rinunciato liberamente al diritto di sicurezze materiali. Se quindi abbandonano la Congregazione o ne sono dimesse, non hanno diritto di avanzare pretese.

I. Le suore che entrando nella Congregazione hanno portato una dote, la riceveranno integralmente, senza interessi.

2. La Congregazione, con senso di responsabilità per i suoi membri, agirà verso le professe che lasciano la Congregazione, secondo il principio di equità e carità evangelica.

221. Le suore sentiranno il dovere di pregare per coloro che hanno abbandonato la Congregazione.