COSTITUZIONI DELLE SUORE ORSOLINE DEL S.C.G.A. (del 1985)

 

 

IV - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE / 1. LA CONGREGAZIONE


 

« Amate particolarmente la vostra Congregazione perché Gesù l'ha scelta per voi. E' la vostra famiglia. In essa dovete santificarvi. Essa deve indicarvi la via del cielo; per mezzo della sua povertà, del suo lavoro, essa vuole condurvi alla santa umiltà ». (Test. XVII)

« Vi supplico, figlie mie, vivete nell'unità, nella concordia. nell'amore sincero, formando come i primi cristiani, un cuore solo e un'anima sola ». (Test. Mie ultime parole..

 

« Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima f unzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membri gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi ». (Rm 12,4-6)

133. La Congregazione, formata dallo spirito della Beata Orsola, nostra Fondatrice, e fedele al suo carisma, è una cellula viva della Chiesa, nella quale le suore tendono ad uno scopo comune: estendere il regno del Cuore di Gesù sulla terra. A questo scopo sono subordinate anche le forme di organizzazione e di governo della Congregazione.

134. La Chiesa con l'approvazione delle Costituzioni ha definito lo stato giuridico della Congregazione, ha confermato il suo carisma e l'ha riconosciuta come Congregazione apostolica di diritto pontificio.

135. La Congregazione nutre amore e sottomissione al Santo Padre, verso il quale ogni suora è tenuta all'obbedienza anche in virtù del voto.

L piena di rispetto e di sottomissione verso i vescovi riconoscendo le loro competenze definite dal diritto ecclesiale.

136. Il principio guida della vita e dell'organizzazione della Congregazione è l'unità, che si esprime nell'unità di spirito, nello scopo comune, nella fedeltà al carisma e alla tradizione della Congregazione, contenuti nelle Costituzioni. Il segno visibile di questa unità e la sua garanzia è la persona della superiora generale, intorno alla quale si uniscono tutte le comunità e tutte le suore.

137. La Congregazione unisce la sollecitudine per l'unità dello spirito, dello scopo e del carisma al rispetto della diversità delle persone e delle nazionalità e al pluralismo delle forme di vita e di azione, motivato dalle necessità dei tempi, dei paesi e degli ambienti.

138. La cellula base della Congregazione è la comunità locale che vive in una casa legittimamente costituita. Nella comunità le suore tendono insieme alla pienezza della vita consacrata apostolica e, secondo i compiti ricevuti, partecipano all'attività della Congregazione.

A capo della comunità locale sta la superiora locale.

139. Dell'erezione di una casa religiosa decide la superiora generale con il consenso del suo consiglio e dopo aver ottenuto il consenso scritto dell'ordinario della diocesi ove dovrà sorgere la comunità.

I. Decidendo l'erezione di una nuova casa, occorre prendere in considerazione i bisogni della Chiesa ed accertarsi che le suore abbiano assicurate le condizioni di vita e di lavoro nello spirito della Congregazione.

140. Ogni casa religiosa deve avere una cappella o almeno un oratorio con il diritto di conservare l'Eucaristia.

141. Della soppressione di una casa religiosa decide la superiora generale con il consenso del suo consiglio e dopo aver consultato il vescovo ordinario del luogo.

I. La superiora generale, d'intesa con la superiora del centro, disporrà dei beni appartenenti alla casa soppressa.

142. Un gruppo di comunità locali, determinato dalla superiora generale con il consenso del suo consiglio, costituisce un centro. A capo vi è la superiora del centro.

Possono esistere anche comunità dipendenti direttamente dalla superiora generale.

143. Se lo sviluppo della Congregazione lo richiedesse, potrebbero essere istituite le regioni composte da un certo numero di centri. La superiora generale con il consenso del suo consiglio decide dell'erezione, dei limiti territoriali, della fusione e della soppressione dei centri e delle regioni.

I. La superiora generale può affidare ad una delle assistenti generali o ad un'altra professa perpetua l'incarico di occuparsi di un gruppo di case, di centri o di regioni.

Detta suora opera come delegata della superiora generale. Si conformerà alle prescrizioni del diritto comune riguardanti l'autorità delegata e alle istruzioni ricevute dalla superiora generale.

144. Dell'aggregazione alla Congregazione dì un altro istituto religioso decide la superiora generale con il consenso del suo consiglio e dopo aver consultato tutte le superiore maggiori della Congregazione.

Le condizioni dell'aggregazione verranno stabilite d'intesa con le autorità dell'istituto aggregato.

145. § 1. In virtù dell'autorizzazione della Santa Sede ottenuta nel 1925 dalla Madre Orsola Ledóchowska, la Congregazione può accettare persone che rimarranno unite ad essa, partecipando alla sua vita, alla sua spiritualità e missione, in base ad un apposito statuto per le coadiutrici, approvato dalla Sede Apostolica.

§ 2. Nello spirito dei canoni 299 e 303 la Congregazione può anche rimanere in unione con gruppi o associazioni di cristiani desiderosi di vivere secondo la spiritualità della Beata Orsola Ledóchowska e partecipare, secondo le loro possibilità, alla missione apostolica della Congregazione, con un determinato aiuto da parte sua.

Questi gruppi o associazioni vivranno secondo i propri statuti o regolamenti approvati dalla superiora generale della Congregazione con il consenso del suo consiglio.

1. Negli statuti occorre precisare gli scopi e i principi dell'organizzazione del gruppo, le basi della sua stabilità, la natura degli impegni e il carattere dei reciproci legami con la Congregazione.

2. Se qualche gruppo o associazione, di cui al paragrafo 2, desiderasse impegnarsi davanti alla Chiesa in modo stabile a vivere i consigli evangelici nel mondo, presenterà alla Santa Sede, d'intesa con le autorità della Congregazione, i propri statuti e si atterrà alle sue decisioni.

146. L'autorità suprema della Congregazione viene esercitata: ordinariamente - dalla superiora generale con il suo consiglio; straordinariamente in materia legislativa - dal capitolo generale.

147. Le superiore di ogni grado possiedono potestà propria i cui limiti sono determinati dal diritto comune e dal diritto proprio della Congregazione. Esercitano l'autorità nello spirito evangelico di servizio alle suore, nell'amore, nella dipendenza dalla Chiesa e dalle superiore maggiori, in collaborazione con le suore, nella fedeltà al carisma della Congregazione.

La superiora generale e il consiglio generale vengono elette dal capitolo generale. La superiora del centro e quella locale vengono nominate dalla superiora generale con il consenso del suo consiglio e dopo un'opportuna consultazione.

148. Le superiore di ogni grado si adoperino, insieme alle suore loro affidate, per costruire in Cristo una comunità evangelica, nella quale si cerchi prima di tutto Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Saranno dunque sollecite per il progresso spirituale e per le necessità delle suore, per lo zelo apostolico e lo sviluppo della Congregazione. Loro stesse saranno di esempio nell'osservare la legge, il carisma e la tradizione della Congregazione.

Nell'adempiere i loro obblighi si conformeranno alle indicazioni lasciate dalla Beata Fondatrice nel Direttorio, Parte IV, cercando di penetrare nello spirito di queste raccomandazioni e di metterle in pratica.

149. Uniranno le loro forze in una concorde collaborazione approfondendo così la carità nelle comunità loro affidate e in tutta la Congregazione.

150. Le superiore di ogni grado dirigono le comunità loro affidate o i gruppi di comunità con l'aiuto dei rispettivi consigli, approvati dall'autorità competente.

E necessario eleggere come consigliere persone formate spiritualmente e socialmente, che abbiano esperienza e godano di buona reputazione, perché siano di aiuto e di unione tra la superiora e la comunità.

I. Secondo le necessità, possono essere istituiti consigli allargati ad ogni livello come organi di collaborazione e di corresponsabilità.

151. Le assemblee nazionali delle superiore avranno luogo almeno ogni due anni. Possono prendere decisioni e risoluzioni in accordo con il diritto della Congregazione, concernenti la vita, l'attività apostolica e il lavoro in un dato paese. Tali risoluzioni esigono l'approvazione della superiora generale.

I. Le assemblee nazionali delle superiore sono presiedute dalla superiora generale o dalla sua delegata. In esse possono prendere parte superiore di altri paesi o altre suore, se lo si riterrà utile.

2. Le decisioni e le risoluzioni prese dalle assemblee possono riguardare la disciplina religiosa, lo stile di vita e l'attività delle comunità, nei limiti fissati dal diritto della Congregazione.

3. Secondo le necessità possono essere costituite, a livello generale o centrale, commissioni permanenti di esperti o per determinati compiti.

152. In spirito di corresponsabilità per la vita della Congregazione, tutte le professe hanno diritto di presentare proposte e osservazioni concernenti la vita e l'attività della Congregazione.

1. Le proposte riguardanti i problemi generali della Congregazione e delle singole comunità devono essere indirizzate alle superiore maggiori.

2. Le proposte di candidature ad incarichi direttivi nella Congregazione, corredate dalla motivazione del proprio parere, devono essere inviate al governo generale, entro il gennaio di ogni anno.